Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, per finalità di studio, di ricerca e di formazione, l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte sia stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e che abbiano espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite all'articolo 2.